TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 23
Principi generali
- L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta;
- L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25
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