TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

Principi di collaborazione

  1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

  2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda della specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio;

  3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'unione quanto degli stessi comuni;

  4. L'unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.