TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 25
Principi di collaborazione
- L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda della specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio;
- Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'unione quanto degli stessi comuni;
- L'unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
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