TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - Norme Transitorie
Art. 34
Atti regolamentari
- Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei comuni che costituiscono l'unione.
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