TITOLO II - COMPETENZE

Art. 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

  1. Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell' Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano;

  2. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione;

  3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell'art.7.